REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso e con ICI pagata, se dovuta;
deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito nella nostra faq
n° 37);
in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”, nel
rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la
successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero
completamente il diritto alla detrazione;
in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la
detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non
come nuova installazione);
deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di
trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal
2010).
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate alle condizioni esposte:
scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori,
purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In
questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli
elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il
valore limite di cui sopra.
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